Il comma 2 dell'articolo 20 del
Regolamento (CE) 1223/2009 ha imposto alla Commissione il rilascio di criteri comuni per la giustificazione dei
claims:
" La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d'azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione. "
Proprio a tal proposito la Commissione ha prodotto il
Regolamento (UE) 655/2013 che ha definito i criteri comuni.
La prima linea guida
Nel 2013, la Commisione ha pubblicato la prima linea guida costituita da due allegati:
- Allegato I: una descrizione dei singoli criteri comuni con una serie di esempi;
- Allegato II: relativo alle best practices per la scelta dei test a supporto dei claims
La Commisione inoltre, entro il 11 Luglio 2016, avrebbe dovuto presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sull'uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni che erano stati adottati, pertanto è stata richiesta la presentazione di una relazione per capire lo stato effettivo relativo all'applicazione dei criteri comuni indicati dal Regolamento (UE) 655/2013.
La
relazione della Commissione, pubblicata nel 2016, ha dimostrato che, tra i prodotti controllati sul mercato in tutti i Paesi membri, il grado di conformità rispetto ai criteri comuni sui claims è stato
superiore al 90%. Gli unici appunti rilevati dalla Commissione sono risultati essere dei dubbi sul concetto di "
ipoallergenico" e in generale sui claims "
free from".
Cosa sono i claims "Free from"
I claims sono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull'etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti, che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.
I cosiddetti claims "free from" sono specifici claims impiegati in cosmesi per vantare l'
assenza di un ingrediente o di un'intera classe di ingredienti.
Il Technical Document
Successivamente alla pubblicazione della linea guida, nel 2017, è stato rilasciato un documento che rappresenta l'evoluzione della linea guida stessa, ovvero il
Technical Document (version of 3 July 2017) pubblicato sul sito web della
DG GROW che è andato sovrapporsi e a sostituire le linee guida del 2013 viste in precedenza. Questo Techical Document ha aggiunto due allegati, l'
Allegato III e l'
Allegato IV che sono applicati dal
1 Luglio 2019.
Allegato III del Technical Document
L'allegato III è l'allegato che tratta i "
claims Free from", vediamo cosa indicano nello specifico:
1. Conformità alle norme: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando si riferiscono a un ingrediente proibito dal Regolamento 1223/2009.
- E' possibile utilizzare un claim "senza Corticosteroidi"? No, non è ammesso in quanto non è possibile vantare l'assenza di ingredienti che non sono ammessi dal Regolamento 1223/2009.
2. Veridicità: nel caso in cui siano impiegati claims che affermano che il prodotto non contiene uno o più ingredienti specifici, tale ingrediente non deve essere presente o nemmeno essere rilasciato da altri ingredienti in formula.
- E' possibile utilizzare un claim "senza Formaldeide"? Non è ammesso se in formula è presente un ingrediente cessore di formaldeide (ad esempio Diazolinidyl Urea)
3. Supporto probatorio: l'assenza di un ingrediente o di specifici ingredienti deve essere dimostrata tramite evidenze adeguate e verificabili.
4. Onestà: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando si riferiscono a un ingrediente che tipicamente non è impiegato in una particolare tipologia di prodotto cosmetico.
- Per i profumi, che solitamente contengono un elevato quantitativo di etanolo tale da rendere superfluo l'uso addizionale di conservanti, è ammesso il claim " senza conservanti "? No, in quanto appunto, vista l'elevata quantità di etanolo che svolge per sua natura un'azione conservante, sarebbe disonesto sottolineare che il profumo non contiene conservanti.
- E' possibile utilizzare un claim "senza sostanze allergizzanti/sensibilizzanti" ? Non è ammesso in quanto il concetto di allergia è basato su un principio di risposta individuale pertanto non può essere garantita una completa assenza del rischio di una reazione allergica.
- E' possibile utilizzare un claim "senza conservanti" ?
- Non è ammesso quando viene vantata l'assenza di una sostanza inclusa nell'Allegato V del Regolamento 1223/2009 (lista dei conservanti impiegabili in cosmetici) in quanto la sostanza è autorizzata in modo esplicito dal Regolamento e pertanto è impiegabile in formule cosmetiche;
- Inoltre, non è possibile utilizzare questo claim quando il cosmetico contiene ingredienti che non sono inclusi nell'Allegato V ma che hanno un'azione protettiva nei confronti di microrganismi (ad esempio alcohol). Tuttavia, se la Persona Responsabile è in grado di fornire le evidenze che tale ingrediente non contribuisce all'azione protettiva sul prodotto, il claim diventa appropriato (dimostrabile ad esempio con l'esito positivo del challenge test senza quell'ingrediente).
- E' possibile utilizzare un claim "senza profumo" ? Non può essere utilizzato quando un prodotto cosmetico contiene un ingrediente che esercita una funzione di profumazione nel prodotto, indipendentemente dalle sue altre possibili funzioni nel prodotto (ad esempio se nel prodotto è presente un estratto botanico che per sua natura ha un odore caratteristico tale claim non può essere impiegato).
5. Correttezza: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando implicano un messaggio denigrante, in particolare quando si basano principalmente su una presunta percezione negativa sulla sicurezza dell'ingrediente (o gruppo di ingredienti).
- E' possibile utilizzare un claim "senza parabeni" ? No, non è ammesso poiché denigratoria nei confronti dell'intera classe di parabeni che sono invece ammessi e inclusi nell'Allegato V del Regolamento 1223/2009. Stessa cosa per altri conservanti come Phenoxyethanol e Triclosan.
Sostanzialmente, vantare l'assenza di ingredienti o di classi di ingredienti ammessi dal Regolamento 1223/2009 non è considerato corretto.
6. Decisione informata: i claims "Free from" sono consentiti quando permettono una scelta informata a uno o più gruppi target specifici di utenti finali pertanto quando sono utili a fasce di consumatori interessati a queste tipologie di prodotti.
- E' possibile utilizzare un claim "senza alcohol" ? Ad esempio, per un prodotto come un colluttorio destinato all'utilizzo per tutta la famiglia, è un claim ammesso.
- E' possibile utilizzare un claim "senza ingredienti derivati da animali" ? Si, per prodotti destinati a vegani è un claim ammesso.
- E' possibile utilizzare un claim "senza acetone" ? Si, per esempio in smalti per utenti che desiderano evitare il suo odore particolare.
Allegato IV del Technical Document
L'allegato è interamente dedicato al claim "
ipoallergenico", sostanzialmente, pur non eliminando la possibilità di impiego di questo claim, vengono fornite delle specifiche da rispettare necessariamente in modo da utilizzare in maniera corretta il claim, tali specifiche devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Dovrebbe essere totalmente evitata la presenza di allergeni noti o precursori di allergeni, in particolare di sostanze o miscele:
- Identificati come sensibilizzanti dall'SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) o da comitati che valutano la sicurezza degli ingredienti cosmetici;
- Identificati come sensibilizzanti cutanei da altri comitati ufficiali di valutazione del rischio;
- Che rientrano nella classificazione dei sensibilizzanti cutanei della categoria 1, sottocategoria 1A o sottocategoria 1B, sulla base di nuovi criteri stabiliti dal regolamento CLP;
- Identificati dall'azienda sulla base della valutazione dei reclami dei consumatori;
- Generalmente riconosciuto come sensibilizzante nella letteratura scientifica;
- Per i quali mancano dati rilevanti sul loro potenziale sensibilizzante.
L'uso del claim "ipoallergenico"
non garantisce una completa assenza di rischio di una reazione allergica e il prodotto non dovrebbe dare l'impressione che lo faccia.
Da quando si applica
Il Technical documents
non è legalmente vincolante trattandosi di una linea guida, tuttavia verrà utilizzato per la valutazione da parte delle Autorità competenti per i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data del
1 Luglio 2019, per i prodotti immessi prima di tale data è possibile la commercializzazione fino ad esaurimento scorte in quanto, pur con delle aggettivazioni non in linea al Technical Document, non rappresentano un pericolo per la salute dell'utilizzatore finale.
Chi è responsabile per le aggettivazioni utilizzate in etichetta e nella pubblicizzazione
La responsabilità in merito alle dichiarazioni impiegate nell'etichettatura e nella pubblicizzazione dei prodotti cosmetici è della
Persona Responsabile (Articolo 5 del Regolamento CE 1223/2009) e dei
Distributori (Articolo 6 del Regolamento CE 1223/2009).
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