Cosa deve indicare l'etichetta di un cosmetico? Gli elementi da riportare obbligatoriamente in etichetta sono indicati nell'articolo 19 del
Regolamento (CE) 1223/2009. I prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato solo se il recipiente e l'imballaggio recano in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili le seguenti informazioni:
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile
- Contenuto nominale al momento del confezionamento
- La data di durata minima del cosmetico o il PaO (Period After Opening)
- Le eventuali precauzioni per l'impiego del prodotto
- Il numero del lotto di fabbricazione
- La funzione del prodotto cosmetico
- L'elenco degli ingredienti
Sono previste sanzioni in caso di violazione di Regolamento 1223/2009 in materia di etichettatura? Si, per il Decreto Legislativo 204/2015 in Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici sono previste ammende fino a 4.000 €
Chi deve assicurare la conformità dell'etichetta? - La Persona Responsabile è obbligata a assicurare la conformità dell'etichetta al Regolamento (CE) 1223/2009 e al Regolmento (UE) 655/2013 in materia di claims;
- Il Distributore: anche il distributore ha specifici obblighi, deve infatti verificare che l'etichetta sia linguisticamente conforme al mercato del Paese nel quale verrà immesso il cosmetico e verificare che non manchino informazioni essenziali in etichetta
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