Emergenza Covid-19 e prodotti ad azione igienizzante
In virtù dell'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del nuovo
coronavirus Covid-19 è incrementata esponenzialmente la commercializzazione di
prodotti destinati all'igiene delle mani che, assieme alla detersione delle stesse mani, rappresenta una delle principali forme di prevenzione del contagio. I prodotti ad azione igienizzante sono a base alcolica e l'impiego di alcol denaturato nei prodotti cosmetici è regolamentato dal
D.M. 9 luglio 1996, n. 524 come vedremo a seguire.
L'impiego di alcol denaturato nei cosmetici
Come detto, i prodotti ad azione igienizzante sono prodotti a base alcolica, il
Regolamento (CE) n.1223/2009 non regolamenta in maniera specifica i cosmetici a base di alcol etilico e non è definito un limite di utilizzo dell'alcol stesso, pertanto la sicurezza di tali prodotti deve essere stabilita dal
Valutatore della Sicurezza.
La denaturazione dell'alcool ad uso cosmetico è definita dall'articolo 2 comma 2 del
D.M. 9 luglio 1996, n. 524, l'
alcol denaturato impiegato ad uso cosmetico deve essere denaturato mediante l'impiego delle seguenti sostanze (per ettolitro anidro di alcol):
a) - denatonium benzoato: grammi 0,8;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
b) - dietil ftalato: grammi 500;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
c) - alcool isopropilico: grammi 5.000;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
d) - muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
e) - timolo: grammi 500.
Nel comma 3 del medesimo articolo, viene specificato a quali categorie sono destinate le miscele di denaturanti precedentemente riportate:
a) e b) utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche;
c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli;
d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle;
e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca.
Nella produzione di cosmetici viene pertanto escluso l'impiego di alcol denaturato con la miscela denominata "
denaturante generale dell'alcol etilico" che è costituita da:
a) tiofene: grammi 125;
b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3 di soluzione acquosa al 25% in peso
Queste sostanze sono preventivamente sciolte in 2 litri di metilchetone e i quantitativi indicati sono intesi per ogni ettolitro anidro di alcoe.
Tuttavia, al fine di favorire il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'
Agenzia delle Dogane e Monopoli ha temporaneamente istituito delle misure straordinarie. Tali misure sono volte alla
semplificazione della gestione relativa all'impiego di alcol e all'
ampliamento delle tipologie di denaturanti impiegabili nella produzione di prodotti destinati all'igiene delle mani. Vediamo ora più in dettaglio cosa prevedono queste misure urgenti.
Le misure straordinarie dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli
Nel documento emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli viene innanzitutto confermato che l'impiego di alcol nella produzione di prodotti igienizzati beneficia dell'
esenzione da accisa. Analizziamo ora i 5 paragrafi del documento.
1. Formule di denaturazione speciale dell'alcol
Nel primo paragrafo viene indicato che per l'attività di produzione di prodotti igienizzanti è ammesso l'utilizzo di tutte le formule denaturanti indicate dall'articolo 2, comma 2, del D.M. n.524/96 precedentemente indicate.
E' inoltre consentito l'impiego di alcol denaturato con la formula di
denaturazione dell'eurodenaturante (alcol DG - con o senza il colorante rosso) pertanto viene ammesso l'impiego dell'alcol denaturato con la formulazione generale ovvero, per ettolitro anidro di alcol, con:
- 1 litro di alcol isopropilico;
- 1 litro di metiletilchetone (MEK);
- 1 grammo di denatonio benzoato per ettolitro anidro di alcol
Sono inoltre ammesse altre formule per la denaturazione (i quantitativi sono riferiti a ettolitro anidro di alcol):
- acetato di etile 1% v/v e denatonio benzoato 1g;
- glicerolo 1% v/v e denatonio benzoato 1g;
- isopropanolo 1% v/v e denatonio benzoato 1g;
- isopropanolo 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2% v/v;
- acetato di etile 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2% v/v;
- glicerolo 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2% v/v;
- glicole propilenico 1% v/v e denatonio benzoato 1g;
- glicole propilenico 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2% v/v.
In caso di carenza delle sostanze denaturanti nelle formule precedentemente indicate e di quelle dall'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 524/96 sono consentite anche le sostituzioni, da sole o congiuntamente (in quantità pari a quelle previste per le sostanze che vanno a sostituire):
- del metiletilchetone (MEK) con acetone o con dietilftalato;
- dell'isopropanolo con acetato di etile, con alcol ter-butilico (TBA);
- del timolo con eucaliptolo o con il mentolo
2. Censimento degli utilizzatori di alcol denaturato per uso esente. Utilizzatori occasionali
L'utilizzatore finale dell'alcol etilico denaturato come appunto i fabbricanti dei prodotti ad azione disinfettante o igienizzante, ad esempio farmacie, laboratori o centri di ricerca sono tenuti a formulare l'
istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente indicando la formula di denaturazione ritenuta idonea, i depositi fiscali fornitori di alcol denaturato speciale (DS) e la quantità indicativa di alcol DS che intende utilizzare.
Se l'utilizzatore finale, per effetto di pregresse richieste di impiego di alcol in usi esenti, è già censito con la qualifica di destinatario registrato (ex art. 8 del D.Lgs. n. 504/95), l'Ufficio delle dogane rilascia l'autorizzazione alla fabbricazione del nuovo prodotto integrando quelle preesistenti.
Nel caso in cui l'utilizzatore finale richieda per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcol DS in uso esente solo per le per il periodo emergenziale e che si configuerà pertanto come
utilizzatore occasionale, oltre agli elementi indicati in precedenza, all'istanza deve allegare anche un'apposita dichiarazione di impiego, con i quantitativi di alcol DS condizionato che si intende ritirare da ciascun fornitore. Un'analoga dichiarazione viene presentata dall'utilizzatore occasionale a ciascuno dei propri fornitori.
L'Ufficio delle dogane, una volta ricevuta l'istanza rilascia all'utilizzatore occasionale l'autorizzazione all'impiego di alcol DS all'uso esente, inviandone una copia a ciascuno dei fornitori ed alla Direzione centrale Antifrode e controlli. Le richieste pervenute dagli utilizzatori occasionali sono conservate dali Uffici delle Dogane per i controlli successivi al termine del periodo emergenziale. I controlli includono sopralluoghi presso l'utilizzatore occasionale al fine di verificare l'effettiva utilizzazione dell'alcol DS secondo quanto dichiarato.
3. Utilizzo dell'alcol giacente in distillerie prive di opifici di denaturazione
Vista l'elevata richiesta di alcol per la produzione di igienizzati, è stato concesso in via eccezionale e per la durata dell'emergenza, la possibilità di effettuare
denaturazioni straordinarie anche presso distillerie non munite di appositi opifici. Pertanto la distilleria che produce alcol dovrà approvvigionarsi dei denaturanti necessari, predisporre i serbatoi per contenere il prodotto denaturato ed adeguare conseguentemente le proprie contabilità, fornendo apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente dell'intenzione di effettuare denaturazioni per la durata del periodo emergenziale.
Le denaturazioni straordinarie saranno effettuate previa presentazione di comunicazione preventiva all'Ufficio delle dogane territorialmente competente ed alla presenza obbligatoria di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.
4. Utilizzo dell'alcol denaturato generale con eurodenaturante
Nel paragrafo 4 viene indicato che, per l'intera durata del periodo emergenziale per la fabbricazione dei prodotti igienizzanti, è ammesso l'impiego dell'alcol denaturato con
eurodenaturante (la nuova formulazione nazionale dell'alcol DG).
Per i soli fini fiscali di competenza dell'Agenzia, l'impiego di questo alcol denaturato, che è noramalmente reperibile nei supermercati, per la produzione di questi prodotti può essere liberamente effettuato senza vincoli di comunicazione o di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici delle dogane competenti. La validità è legata ai soli fini fiscali di competenza dell'Agenzia prescindendo da profili sanitari.
5. Procedura eccezionale e straordinaria per l'impiego di alcol puro nell'uso esente ex art. 27, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.504/95
Nel paragrafo 5 del documento rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli viene inoltre indicato che, limitatamente al periodo di emergenza, solo per dimostrate circostanze che rendano impossibile il reperimento delle sostanze denaturanti necessarie per la denaturazione, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente, in via assolutamente straordinaria, può autorizzare il trasferimento di
alcol puro,
non denaturato, in esenzione da accisa verso gli utilizzatori stessi.
L'utilizzatore finale rilascia la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'impossibilità oggettiva di reperimento presso i fornitori indicati di alcol DS per i quantitativi necessari. Questa dichiarazione viene acquisita dall'Ufficio delle dogane e saranno oggetti di controllo da parte degli Uffici delle dogane al termine del periodo di emergenza al fine di valutare il regolare impiego del prodotto nell'uso previsto.
Per gli utilizzatori occasionali, il trasferimento è autorizzato, per ciascuna fornitura, solo per alcol puro condizionato in recipienti e per un quantitativo massimo non superiore a 100 litri.
Fonti:
- D.M. 9 luglio 1996, n. 524.
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.
- Agenzia delle Dogane e Monopoli
Misure urgenti per contenimento emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcol utilizzato per produzione di igienizzanti. Semplificazione provvedimenti autorizzatori e modalità di impiego.
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