Cosa sono i claims?
Con il termine "claims" in cosmesi ci si riferisce a una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull'etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti cosmetici, che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.
Con il
Regolamento (UE) 655/2013 sono stati pubblicati i criteri comuni per la giustificazione dei claims cosmetici. Tali criteri comuni si applicano, senza pregiudizi verso le
Direttive 2005/29/CE e
2006/114/CE, a:
- Tutti i claims cosmetici (primari e secondari);
- Tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi, disegni, immagini, ecc.);
- Tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV, stampa, internet, ecc.)
I claims pertanto sono uno strumento molto utile per la descrizione e la caratterizzazione di un prodotto cosmetico che può aiutare il consumatore nella scelta e nell'uso del prodotto ma anche l'azienda stessa a differenziarsi da altri prodotti sul mercato, tuttavia non tutti i claims possono essere impiegati oppure devono rispettare determinate regole.
Vediamo ora alcuni tra i claims più diffusi, il loro significato e quali sono impiegabili nella commercializzazione di un cosmetico.
Tolleranza testata
Il prodotto è stato sottoposto a test sotto la
supervisione di un professionista scientificamente qualificato al fine di studiarne la sua tolleranza su un gruppo target e che i risultati di tali test dimostrano che il prodotto è stato ben tollerato da questo gruppo.
Testato sotto controllo medico
Il prodotto è stato sottoposto a test condotti sotto la supervisione di un
professionista medico qualificato, come un medico o un dentista. A seconda della presentazione dell'indicazione, può ad esempio fare riferimento a un'efficacia specifica del prodotto o alla tolleranza cutanea.
Dermatologicamente testato
Implica che il prodotto sia stato testato sull'uomo sotto la
supervisione di un dermatologo. A seconda della presentazione del claim, può riferirsi a una specifica efficacia o tolleranza del prodotto. Gli studi di
auto-percezione dei consumatori non sono considerati appropriati per supportare questo claim.
Clinicamente testato
Si riferisce alla competenza, al processo o alle condizioni in cui sono stati effettuati i test. "
Clinicamente testato" significa che il prodotto è stato testato sull'uomo sotto la supervisione di un professionista medico qualificato o di un altro professionista scientificamente qualificato secondo un
protocollo clinico o in un contesto clinico.
Ipoallergenico
Dopo la pubblicazione del
Regolamento (UE) 655/2013 e il rilascio della
linea guida per l'interpretazione dei criteri comuni, nel 2016 è stata pubblicata la
relazione della Commissione sulla valutazione del grado di conformità dei prodotti cosmetici relativamente ai claims. Emerse che il 90% dei claims risultava essere conforme, tuttavia le non conformità più diffuse riguardavano i claims "
free from" e "
ipoallergenico".
Proprio a tal proposito, nel 2017, è stato rilasciato il
Technical Document che rappresenta l'evoluzione della linea guida del 2013 e che è andato sovrapporsi e a sostituire la linea guida stessa. Il Technical document è andato a far chiarezza sui claims "Free from" e "ipoallergenico".
L'allegato IV del Technical document è interamente dedicato al claim "
ipoallergenico". Pur non eliminando la possibilità di impiego del claim, vengono fornite delle specifiche da rispettare necessariamente e da
soddisfare contemporaneamente in modo da utilizzare in maniera corretta il claim.
Per poter riportare in etichetta il claim "ipoallergenico" dovrebbe essere totalmente evitata la presenza di allergeni noti o precursori di allergeni, in particolare di sostanze o miscele:
- Identificate come sensibilizzanti dall'SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) o da comitati che valutano la sicurezza degli ingredienti cosmetici;
- Identificate come sensibilizzanti cutanei da altri comitati ufficiali di valutazione del rischio;
- Che rientrano nella classificazione dei sensibilizzanti cutanei della categoria 1, sottocategoria 1A o sottocategoria 1B, sulla base di nuovi criteri stabiliti dal regolamento CLP;
- Identificate dall'azienda sulla base della valutazione dei reclami dei consumatori;
- Generalmente riconosciute come sensibilizzanti nella letteratura scientifica;
- Per le quali mancano dati rilevanti sul loro potenziale sensibilizzante.
Nichel tested
Il
Nichel è un metallo che può essere presente all'interno dei cosmetici solo in tracce, queste sono dette tecnicamente inevitabili in quanto il Nichel, come altri
metalli pesanti, è una sostanza distribuita in modo ubiquitario nell'ambiente, negli alimenti e nell'acqua. Proprio a causa del fatto che la presenza dei metalli pesanti è ubiquitaria nell'ambiente, è impossibile evitarne la quotidiana esposizione. Il Nichel, in soggetti predisposti può provocare l'insorgenza di reazioni allergiche o irritative. Può essere pertanto responsabile di reazioni allergiche da contatto.
Per il Nichel non esiste un limite massimo, infatti non vi è una normativa che stabilisca dei limiti massimi per i metalli pesanti nei cosmetici, si prendono come riferimento delle iniziative prese autonomamente dalle Autorità dei singoli Stati Membri, in Italia ad esempio si fa riferimento ai limiti indicati dall'Istituto Superiore di Sanità.
Tuttavia, dal punto di vista del potenziale di sensibilizzazione, il valore di
1 ppm viene considerato un valore soglia, pertanto concentrazioni di Nichel inferiori al limite di tolleranza di 1 ppm, sono considerate sicure e prive di potenziale sensibilizzante.
L'indicazione "
Nichel Tested" deve essere seguita dal valore soglia, ad esempio "
Nichel Tested < 1 ppm", si tratta di un claim che viene impiegato sulla base di un dato analitico ottenuto mediante l'analisi che deve essere ripetuta per ogni lotto che viene prodotto.
Non testato su animali
Il
Regolamento (UE) 655/2013, sulla base del criterio comune della
Conformità alla Norme, indica che non è possibile impiegare claims che rivendichino la conformità ai requisiti legali. Poiché il divieto di sperimentazione sugli animali si applica in egual modo a tutti i prodotti cosmetici sul mercato europeo, i claims relativi alla sperimentazione sugli animali, sottoforma di testo, illustrazioni o loghi
non sono consentiti.
Lo stesso concetto si applica a claims che vantano l'assenza di ingredienti vietati dal Regolamento (CE) 1223/2009 e che pertanto non potrebbero essere impiegati.
Claims che vantano le proprietà di un ingrediente
I claims relativi agli ingredienti, che fanno riferimento alle proprietà dell'ingrediente stesso, non devono implicare che il prodotto finito abbia le stesse proprietà quando non le possiede.
Ad esempio il claims "
contiene aloe vera idratante" non può essere impiegato se il prodotto finito non ha un effetto idratante.
Claims Free from
I claims "
free from" meritano un capitolo a parte in quanto si tratta di un argomento piuttosto ampio. Ai claims "free from", ovvero quei claims impiegati al fine di vantare l'assenza di un ingrediente o di un'intera classe di ingredienti, è stato dedicato l'intero
allegato III del Technical document del 2017. Vediamo i criteri comuni alla base di tali claims:
1. Conformità alle norme: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando si riferiscono a un
ingrediente proibito dal Regolamento 1223/2009.
2. Veridicità: nel caso in cui siano impiegati claims che affermano che il prodotto non contiene uno o più ingredienti specifici, tale ingrediente non deve essere presente o nemmeno essere rilasciato da altri ingredienti in formula.
3. Supporto probatorio: l'assenza di un ingrediente o di specifici ingredienti deve essere dimostrata tramite evidenze adeguate e verificabili.
4. Onestà: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando si riferiscono a un ingrediente che tipicamente non è impiegato in una particolare tipologia di prodotto cosmetico.
5. Correttezza: i claims "Free from" non dovrebbero essere utilizzati quando implicano un messaggio denigrante, in particolare quando si basano principalmente su una presunta percezione negativa sulla sicurezza dell'ingrediente (o gruppo di ingredienti).
6. Decisione informata: i claims "Free from" sono consentiti quando permettono una scelta informata a uno o più gruppi target specifici di utenti finali pertanto quando sono utili a fasce di consumatori interessati a queste tipologie di prodotti.
Senza allergeni/sensibilizzanti Secondo il criterio comune dell'onestà, il claim "
senza sostanze allergeniche / sensibilizzanti" non è consentito. Non può essere garantita la completa assenza del rischio di una reazione allergica e il prodotto non dovrebbe darne l'impressione.
Senza conservanti Secondo il criterio comune dell'onestà, il claim "senza conservanti" non dovrebbe essere utilizzato quando un prodotto contiene uno o più ingredienti, non inclusi nell'allegato V del Regolamamento (CE) 1223/2009, ma che mostrano un effetto protettivo nei confronti di microrganismi, come ad esempio l'alcool.
Senza parabeni Secondo il criterio comune della correttezza, il claim "senza parabeni" non dovrebbe essere utilizzato in quanto l'impiego di parabeni è sicuro quando questi sono impiegati conformemente all'allegato V del Regolamamento (CE) 1223/2009. Pertanto tale claim non dovrebbe essere accettato in quanto denigratorio verso l'intero gruppo di parabeni e nei confronti di prodotti concorrenti contenenti parabeni.
Senza profumo Secondo il criterio comune dell'onestà, il claim "senza profumo" non dovrebbe essere usato quando un prodotto contiene un ingrediente che esercita una funzione di profumazione nel prodotto, indipendentemente dalle sue altre possibili funzioni nel prodotto. Pertanto anche l'utilizzo di un ingrediente con una profumazione caratteristica, anche se impiegato per scopi differenti dalla profumazione, non permette l'utilizzo di questo claim.
Senza derivati animali Secondo il criterio comune della decisione informata, il claim "senza derivati animali" è impiegabile per prodotti destinati a vegani in quanto permette una decisione informata.
Come supportare i claims cosmetici
Secondo il criterio comune del supporto probatorio:
"Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente anche valutazioni di esperti."
Vi sono varie tipologie di supporto probatorio che possono essere utilizzate a supporto dei claims. I claims vengono supportati impiegando:
- Studi sperimentali;
- Studi sensoriali;
- Informazioni pubblicate (come pubblicazioni scientifiche)
Studi sperimentali
Tra gli studi sperimentali vi sono:
- Studi in silico;
- Studi in vitro;
- Studi ex-vivo;
- Studi con metodi strumentali o biochimici;
- Studi condotti su volontari;
- Valutazioni sensoriali
Tali studi devono comprendere
metodi affidabili e
riproducibili e seguire una metodologia ben progettata e scientificamente valida secondo le
best practices.
I test
ex vivo / in vitro devono essere condotti in
condizioni standardizzate e i loro protocolli devono fare riferimento a
metodi pubblicati e/o validati "internamente".
Per essere utilizzati come prove, tali test devono essere predittivi di un'azione o rappresentativi di un effetto in vivo, ma gli studi sull'uomo devono validare questi effetti predittivi.
Test percettivi
Tali test valutano la
percezione che i consumatori hanno relativamente all'efficacia del prodotto e alle proprietà cosmetiche sulla base di parametri che possono osservare o sentire.
- Devono essere condotti su un campione statisticamente rappresentativo della popolazione target;
- Devono seguire i principi etici e i prodotti testati devono essere stati valutati come sicuri;
- È necessario redigere e convalidare un protocollo di studio per garantire la qualità dello studio;
- Le domande e le risposte proposte ai partecipanti devono essere sufficientemente chiare per essere inequivocabilmente comprensibili.
- La scala delle risposte deve essere ben bilanciata e non influenzare la risposta
- Deve essere eseguita un'analisi statistica appropriata dei dati
- Il report deve includere una chiara identificazione del prodotto, che consenta di stabilire un collegamento al prodotto stesso. Il report deve contenere anche l'obiettivo dello studio, il programma e il protocollo, la presentazione dei risultati e la loro interpretazione, le statistiche e la firma della persona responsabile dello studio.
Informazioni pubblicate
Le informazioni pubblicate includono pubblicazioni scientifiche, dati scientifici e dati di mercato.
- L'impiego di riferimenti a pubblicazioni scientifiche relative a ingredienti o a combinazioni di ingredienti è accettabile purchè siano pertinenti al prodotto e al claim;
- Particolare importanza può essere attribuita ad articoli che sono stati sottoposti a peer review prima di essere pubblicati nella letteratura scientifica, dove sono aperti al controllo da parte della comunità scientifica in generale;
- I dati di mercato (ad es. i dati di mercato di una società all'interno di una specifica categoria di prodotti in un determinato paese) possono essere una fonte di informazioni a sostegno dei claims.
Riferimenti:
- Regolamento (CE) 1223/2009
- Regolamento (UE) 655/2013
- Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products
- Technical document on cosmetic claims
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