CONSULENZA COSMETICI / info@consulenzacosmetici.it / tel. +39 3516888727

Notifica dei prodotti cosmetici al CPNP

del 01/10/2019
Il Regolamento (CE) n.1223/2009 entrato in vigore in data 11 Luglio 2013, come indicato nell'articolo 13, obbliga la Persona Responsabile (o il Distributore in taluni casi) a trasmettere in formato elettronico alla Commissione la notifica di ciascun prodotto prima dell'immissione sul mercato europeo.
Pertanto un requisito essenziale per l'immissione in commercio è la trasmissione della notifica al portale europeo CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Cos'é il CPNP?

Il portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP)  è un sistema centralizzato di notifica online creato per l'attuazione del Regolamento e che consente alle aziende di trasmettere la notifica per ciascun prodotto. Questa procedura è andata a sostituire completamente il precedente sistema di notifica nazionale che prevedeva la trasmissione di documentazione cartacea in conformità alla Legge n. 713/86. 


Le informazioni trasmesse al CPNP

L'articolo 13 del Regolamento (CE) 1223/2009 elenca le informazioni che la Persona Responsabile o il Distributore devono notificare attraverso il CPNP per i prodotti che verranno immessi sul mercato.

La Persona Responsabile e il Distributore, relativamente al CPNP, vengono definiti "organizzazione". Vediamo ora più in dettaglio quali sono le informazioni trasmesse al portale:


1. Notifica al CPNP come Persona Responsabile
L'articolo 13 del Regolamento (CE) 1223/2009 stabilisce quali sono le informazioni che la Persona Responsabile deve trasmettere:

a) categoria del prodotto cosmetico sul mercato e il nome o nomi che ne consentono la  sua identificazione specifica;
b) nome e indirizzo della Persona Responsabile presso la quale viene detenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;
c) il Paese di origine in caso di importazione;
d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;
e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;
f) la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali;
g) il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;
h) la formulazione quadro che consenta di effettuare un tratta­mento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.


Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la Persona Responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

2. Notifica al CPNP come Distributore   
Per quanto riguarda i distributori, a decorrere dal 11 Gennaio 2013, quando essi rendono disponibile un prodotto cosmetico in uno Stato membro che è già stato immesso sul mercato di un altro Stato membro e traducono un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto, devono trasmettere al portale europeo CPNP le seguenti informazioni:
 
a) la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;
b) lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;
c) il suo nome e il indirizzo;


Nel caso di distributori che importino cosmetici da Paesi extra UE, la trasmissione della notifica è necessaria prima dell'arrivo della merce in dogana.

Per il Distributore è bene valutare tre possibili casi:

1. Se il Distributore traduce l'etichetta nella lingua dello Stato membro presso il quale intende mettere a disposizione il cosmetico ma non apporta altre modifiche, dovrà registrarsi al CPNP come Distributore e notificare l'etichetta, collegando tale notifica alla notifica trasmessa in origine dalla Persona Responsabile per quel prodotto cosmetico.
 
2. Se il Distributore viene designato come Persona Responsabile o se esso immette il prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o se apporta modifiche sostanziali all'etichetta dovrà registrarsi al CPNP come Persona Responsabile e trasmettere la notifica. Per modifiche sostanziale si intende ad esempio la modifica del nome del prodotto o della modalità d'uso o ancora variazioni al packaging. replique montre
 
3. Se il Distributore non apporta alcuna modifica all'etichetta in quanto l'etichetta prevede già il testo nella lingua dello Stato membro presso nel quale verrà messo a disposizione il cosmetico, il Distributore non dovrà effettuare alcuna notifica.


Prodotti a singolo componente o a più componenti

La notifica al CPNP può riguardare prodotti a un componente o a più componenti, più in dettaglio:
  • Prodotti con un singolo componente:  un "prodotto con un singolo componente" è un prodotto composto da un unico elemento.
Esempi: un singolo vasetto di crema idratante, un singolo flacone di shampoo, un fake gucci bag rossetto, un singolo flacone di lozione dopobarba ecc.
  • Prodotti con più componenti:  Un "prodotto con più componenti" è un prodotto contenente più componenti non commercializzati separatamente.
Esempi: set per la colorazione dei capelli, kit per l'esfoliazione della pelle, prodotti per la permanente, kit antietà/rivitilizzanti ecc.


Chi può accedere alle informazioni trasmesse al CPNP?

Come indicato nel Manuale d'uso del Portale di notifica dei prodotti cosmetici, le informazioni trasmesse attraverso il CPNP vengono messe a disposizione delle autorità competenti (ai fini della sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e dell'informazione dei consumatori) e dei centri antiveleno o organismi simili istituiti dagli Stati membri (a fini di trattamento medico).


Quando trasmettere le informazioni al CPNP?

Come detto precedentemente la notifica deve essere trasmessa prima dell'immissione sul mercato UE, tuttavia ciò non significa che la trasmissione della notifica rappresenti un'autorizzazione all'immissione sul mercato del cosmetico.


E' prevista una comunicazione dopo la trasmissione della notifica?

No, non viene inviata alcuna comunicazione a seguito della notifica al CPNP. La registrazione del prodotto al portale, come accennato in precedenza, non è da intendersi come un'approvazione all'immissione in commercio, pertanto anche se la notifica al portale viene conclusa con esito positivo, ciò non significa che il prodotto sia conforme a tutte le prescrizioni del Regolamento (CE) 1223/2009 che la Persona Responsabile deve garantire. 

Persona di contatto

Per ciascun prodotto cosmetico notificato al CPNP, la Persona Responsabile deve indicare le informazioni relative ad una persona fisica da contattare in caso di necessità, questa figura è chiamata Persona di contatto.   


Sei interessato alla notifica del tuo cosmetico al CPNP? Richiedi gratuitamente un preventivo senza impegno.



Foto:   Sfondo foto creata da freepik - it.freepik.com
Richiedi informazioni
Consulenza Cosmetici di Alessio Borghi - P.Iva. 02694540416 - Piazza Giordano Bruno 5, 61033 Fermignano (PU) - All rights reserved