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La vendita di cosmetici sfusi

del 04/11/2019
La vendita di cosmetici sfusi è sempre più diffusa nell'ottica di una riduzione dei consumi di plastica e altri materiali di confezionamento di prodotti cosmetici. Questo permette innanzitutto una riduzione dell'impatto ambientale e al contempo un abbattimento dei costi per l'impresa e per il consumatore finale. Quindi si tratta sicuramente di una modalità di vendita vantaggiosa dal punto di vista economico ed ambientale, tuttavia è necessario porre l'attenzione sugli aspetti di natura legislativa, in quanto è fondamentale rispettare le prescrizioni del Regolamento (CE) 1223/2009, ovvero della normativa di riferimento in ambito cosmetologico.

La vendita di cosmetici sfusi è permessa?

Vediamo innanzitutto se vi è la possibilità di poter commercializzare cosmetici sfusi. Il Regolamento (CE) 1223/2009, nell'articolo 19 comma 4 parla esplicitamente di:

" cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata "


concetto che viene menzionato anche nell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2018. Pertanto la vendita di cosmetici sfusi è permessa. E' però necessario fare un passo indietro e vedere quali aspetti devono essere rispettati.    

Requisiti da rispettare nella vendita di cosmetici sfusi

La vendita di cosmetici deve rispettare tutte le disposizioni del Regolamento (CE) 1223/2009, gli aspetti più importanti e al contempo più difficili da garantire nella vendita di cosmetici sfusi sono:

Le GMP in cosmesi

L'articolo 8 del Regolamento (CE) 1223/2009 indica:

" Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. "

Il Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2018 va a rafforzare questo concetto relativamente alla commercializzazione di cosmetici non preconfezionati o di cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata ribadendo che per tali prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento (CE) 1223/2009.


Quindi i cosmetici devono essere prodotti e confezionati nel pieno rispetto delle GMP al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela della salute umana cosi come indicato nell'articolo 1 del Regolamento.

L'attività commerciale coinvolta nella vendita di cosmetici sfusi pertanto deve assicurare a tutti gli effetti il rispetto delle GMP e il personale addetto alle operazioni di confezionamento e alle operazioni svolte sul prodotto cosmetico deve ricevere un'adeguata formazione e garantire il rispetto dei requisiti di igiene. Tutte le operazioni devono essere svolte in aree idonee.

Quindi il personale addetto alla preparazione e al confezionamento di cosmetici sfusi deve essere formato sui seguenti aspetti:
  • Responsabilità e obblighi;
  • Regole di igiene da rispettare e abbigliamento idoneo;
  • Preparazione e igiene dell'area di lavoro e degli utensili impiegati;
  • Adeguate modalità di stoccaggio e conservazione;
  • Etichettatura e informazioni obbligatorie;
  • Gestione di eventuali anomalie che si verifichino;
  • Gestione dei prodotti non conformi

Il rispetto delle GMP rappresenta forse il più grande scoglio per l'attività commerciale ma anche il requisito essenziale a tutela della salute del consumatore finale.

Etichettatura dei prodotti cosmetici

I prodotti cosmetici commercializzati devono essere dotati di etichetta contenente tutte le informazioni specificate nell'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009: 
  • Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile 
  • Contenuto nominale al momento del confezionamento 
  • La data di durata minima del cosmetico o il PaO (Period After Opening) 
  • Le eventuali precauzioni per l'impiego del prodotto 
  • Il numero del lotto di fabbricazione 
  • La funzione del prodotto cosmetico 
  • L'elenco degli ingredienti

Il Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2018, nell'articolo 3, ribadisce che per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, devono essere riportate tutte le informazioni all'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 nell'attività di «messa a disposizione sul mercato».   

Viene inoltre indicato che, in alternativa, tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni dell'articolo 19.    

Tracciabilità

Un altro aspetto di fondamentale importanza è quello relativo alla tracciabilità, deve essere garantita la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura mediante un sistema efficiente di tracciabilità. Anche per la vendita di cosmetici sfusi è importante Replica Uhren garantire la tracciabilità mediante l'istituzione di un adeguato sistema di gestione concordato da attività commerciale, tramite personale sottoposto ad adeguata formazione, e Persona Responsabile.

Tra le varie informazioni che devono essere indicate in etichetta come da articolo 19 del Regolamento 1223/2009, dal punto di vista della tracciabilità, è fondamentale il numero di lotto il quale deve garantire un'immediata identificazione.

La rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

Cosmetovigilanza

Il Regolamento (CE) 1223/2009, ha consolidato il sistema di controllo interno del mercato e ha introdotto un sistema di controllo in-market. Il Regolamento, oltre a definire gli aspetti determinanti per l'immissione in commercio di cosmetici sicuri, ha anche strutturato un sistema di vigilanza post-marketing al fine di monitorare i prodotti immessi sul mercato e di gestire eventuali effetti indesiderabili gravi, si tratta della cosmetovigilanza.

L'articolo 23 del Regolamento (CE) 1223/2009 relativamente alla cosmetovigilanza indica quanto segue:

"In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi".

Nell'eventualità della comparsa di effetti indesiderabili gravi pertanto è di fondamentale importanza una rapida comunicazione tra l'attività commerciale, nel caso in cui riceva eventuali segnalazioni di utilizzatori finali, e la Persona Responsabile che si attiverà immediatamente notificando tempestivamente tale effetto indesiderabile grave all'autorità competente che in Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

Censimento dei siti produttivi

Il Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2018 ha inoltre introdotto l'obbligo per tutti i siti produttivi italiani di cosmetici di partecipare al censimento
L'invio della comunicazione dell'esistenza del sito produttivo, come indicato nell'articolo 8 del DM del 27 Settembre 2018, è obbligatoria nei seguenti casi:
  • Produttori di cosmetici in proprio;
  • Produttori di cosmetici conto terzi;
  • Produzione estemporanea di piccoli volumi di prodotto

Per produzione estemporanea di cosmetici si intende la produzione occasionale di cosmetici per la messa a disposizione sul mercato e include:
  • produzione di cosmetici effettuata in modo non continuativo;
  • produzione limitata nel tempo e nei quantitativi;
  • produzione effettuata in un sito produttivo che non è destinato specificamente alla produzione di cosmetici (ad esempio: farmacie, centri estetici, negozi, erboristerie).

Cosa si intende per produzione?

Sempre nell'Articolo 8 del DM del 27 Settembre 2018 viene specificato cosa si intende con il termine di produzione. Sono intese come attività produttive:
  • Produzione del semilavorato;
  • Preparazione della miscela finale;
  • La ripartizione nel recipiente finale;
  • Il confezionamento nell'imballaggio secondario;
  • L'etichettatura
Pertanto le attività commerciali che vendono cosmetici sfusi, essendo esse coinvolte in almeno una delle operazioni precedentemente indicate, sono classificabili a tutti gli effetti come attività produttive e sono obbligate a inviare la comunicazione, via posta elettronica certificata, al Ministero della Salute e alla Regione o Provincia Autonoma nella quale ha sede il sito produttivo. 
 

Cosa viene comunicato dal produttore

Il produttore, ovvero chiunque svolga almeno una delle attività precedentemente indicate, deve comunicare:
  • Nome o ragione sociale;
  • Codice Fiscale o partita IVA;
  • Indirizzo completo del sito produttivo;replica cartier
  • Recapiti completi di umero di telefono e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • Elenco delle categoria di prodotti cosmetici oggetto della produzione;
  • Indicazione delle attività svolte nel sito produttivo tra quelle individuate nell'articolo 8 del DM 27 Settembre 2018

In conclusione, la vigente normativa permette la vendita di cosmetici sfusi, tuttavia questa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) 1223/2009 e del DM 27 Settembre 2018


Leggi l'approfondimento sul censimento dei siti produttivi


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