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L'etichettatura dei cosmetici

del 07/11/2019
In cosmesi l'etichetta è un elemento di fondamentale importanza, rappresenta infatti il punto di contatto tra la Persona Responsabile ed il consumatore finale ed è sostanzialmente l'unico "strumento" in mano all'utilizzatore finale e deve pertanto garantire a quest'ultimo una scelta informata e consapevole, quindi l'etichetta non deve essere vista come una semplice presentazione del prodotto, ma come un elemento a tutela del consumatore.

Cosa deve indicare l'etichetta di un cosmetico

L'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009 è l'articolo inerente all'etichettatura dei prodotti cosmetici il quale indica che:

" i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: "

- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile
Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza;

- Contenuto nominale espresso in peso o in volume

- La data di durata minima
La data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»): 

La data di durata minima viene indicata in modo chiaro e si compone di mese/anno oppure giorno/mese/anno ed è preceduta dalla dicitura "Usare preferibilmente entro " oppure dal simbolo indicato al punto 3 Allegato VII:

Per i prodotti cosmetici per i quali è stata definita una data di durata minima superiore ai trenta mesi, non è obbligatoria l'indicazione della data di durata minima. Per tali prodotti viene riportata l'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, questo è il cosiddetto PaO (Period After Opening). Tale informazione è indicata con il simbolo riportato al punto 2 dell'allegato VII seguito dal periodo espresso in mesi e/o anni:


- Le precauzioni particolari per l'impiego
Almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale. In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio (punto 1 Allegato VII):


- Il numero del lotto di fabbricazione
O il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impos­sibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

- Il Paese d'origine
Per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio riportare «made in …» seguito dal nome del Paese extra UE dal quale proviene il cosmetico;

- La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

- L'elenco degli ingredienti. L'elenco viene preceduto dal termine «Ingredients» 

 
Viene anche specificato cosa si intende con il termine "an ingredient ": 

" una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione "


Non sono da considerarsi ingredienti, pertanto non devono essere indicate in etichetta:
  • Le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate; 
  • Le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito. 

L'elenco degli ingredienti è scritto secondo le denominazioni stabilite dalla DECISIONE (UE) 2019/701 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2019 che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici. Il Glossario è stato rilasciato in ottemperanza al Regolamento (CE) 1223/2009.


Recipiente e imballaggio

Il recipiente (chiamato anche packaging primario) è l'articolo di packaging a diretto contatto con il cosmetico. L'imballaggio (detto anche packaging secondario) è invece l'astuccio che contiene il recipiente. Recipiente e imballaggio devono contenere entrambi le seguenti informazioni:
  • Nome o ragione sociale e indirizzo della Persona Responsabile;
  • Contenuto nominale al momento del confezionamento;
  • Data di durata minima o PaO;
  • Paese d'origine (per prodotti importati da Paesi extra-UE);
  • Funzione del prodotto

Come sono indicati gli ingredienti in etichetta

Gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico, gli ingredienti presenti in formula a concentrazioni inferiori all'1% possono essere indicati in ordine sparso dopo quelli presenti in concentrazione superiore all'1%.

- Profumi e aromatizzanti: vengono indicati in etichetta con i termini "Parfum" o "Aroma". L'Allegato III del Regolamento (CE) 1223/2009 prevede l'obbligo di indicazione in etichetta degli allergeni (26 sostanze) quando presenti ad una concentrazione superiore allo 0,01% in prodotti a risciacquo e ad una concentrazione superiore allo 0,001% in prodotti leave-on;

- Nanomateriali: gli ingredienti presenti in forma di nanomateriali, devono essere chiaramente indicati in etichetta seguiti dalla dicitura "nano" tra parentesi
  • Esempio: Titanium Dioxide (nano)  

- Sostanze botaniche o derivati vegetali: questi ingredienti vengono indicati in etichetta con la denominazione botanica (genere e specie) seguite dall'indicazione in inglese della parte della pianta e dal tipo di derivato:
  • Esempio: olio essenziale di lavanda   " Lavandula Angustifolia Oil "  
  • Esempio: succo di aloe  " Aloe Barbadensis Leaf Juice "  

- Estratti vegetali: in quanto fondamentalmente una miscela costituita dalla pianta e dal solvente di estrazione, devono essere indicati in etichetta con la denominazione comune della pianta e con la denominazione solvente impiegato per l'estrazione.
  • Esempio: estratto glicerico di fiori di Calendula    " Glycerin (solvente), Aqua (solvente), Calendula Officinalis Flower Extract (denominazione della pianta) "

- Coloranti: i coloranti impiegabili in prodotti cosmetici sono le sostanze riportate nell'Allegato IV del Regolamento (CE) 1223/2009. I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere posono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici e vengono identificati secondo il numero Colour Index (CI)
  • Esempio: il Biossido di titanio, quando impiegato come colorante, sarà indicato come CI 77891  

- Prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index). 
  • Esempio:  ….Può contenere (+/-):  CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxide), Tin Oxide (CI 77861)  

- Alcool etilico: l'alcool etilico denaturato viene indicato con l'INCI "Alcohol Denat.", l'alcool etilico non denaturato dall'INCI "Alcohol".

Nomenclatura degli ingredienti cosmetici

La nomenclatura degli ingredienti dei prodotti cosmetici è la International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI), ovvero una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico. L'INCI è unico per tutti i Paesi dell'Unione Europea e facilita l'identificazione delle sostanze alle quali si può essere allergici. La nomenclatura INCI è stata adottata anche da molti Paesi extra-UE.

Quindi gli INCI sono nomi sistematici riconosciuti a livello internazionale per identificare gli ingredienti cosmetici. Sono stati sviluppati dall'International Nomenclature Committee (INC) e pubblicati dal Personal Care Products Council (PCPC) nell'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook.
Personal Care Products Council (PCPC) indica quali sono i vantaggi di un sistema di denominazione comune per l'etichettatura di cosmetici: 
  • Ai dermatologi e ad altri membri della comunità medica viene assicurata una diffusione ordinata di informazioni scientifiche che aiuta a identificare gli agenti responsabili delle reazioni avverse;
  • Agli scienziati viene assicurato che le informazioni provenienti da pubblicazioni scientifiche e tecniche saranno referenziate con un nome uniforme e viene inoltre impedito l'utilizzo di più nomi per lo stesso materiale evitando confusione ed errata identificazione o perdita di informazioni essenziali;
  • All'industria cosmetica permette di monitorare in modo efficace la sicurezza e lo stato normativo degli ingredienti su base globale, migliorando la sua capacità di commercializzare prodotti sicuri in conformità con le diverse normative nazionali;
  • Ai consumatori viene fornita trasparenza poiché gli ingredienti sono identificati da un unico nome indipendentemente dall'origine nazionale del prodotto

Nel 1997, il dizionario di ingredienti è stato adottato dall'Unione Europea.

Chi deve assicurare la conformità dell'etichetta

La conformità dell'etichettatura di un prodotto cosmetico ai requisiti del Regolamento (CE) 1223/2009 deve essere assicurata dalla Persona Responsabile. Tuttavia, anche il Distributore ha specifici obblighi. Come indicato nell'articolo 6, il distributore ha l'obbligo di verificare che:
  • In etichetta siano indicati il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile;
  • Il paese di origine (se proveniente da Paesi extra-UE);
  • Il numero di lotto;hublot replica
  • La lista ingredienti;
  • La conformità linguistica al mercato dello Stato membro nel quale verrà immesso il prodotto;
  • Il prodotto non abbia superato la data di durata minima (se presente in etichetta).

Dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici (claims)

L'articolo 20 del Regolamento (CE) 1223/2009 in tema di dichiarazioni relative ai cosmetici indica:

"In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono "


Le dichiarazioni riportate in etichetta, i cosiddetti claims, sono delle informazioni ed aggettivazioni che compaiono in etichetta e sul materiale pubblicitario e servono a definire un prodotto cosmetico e ad informare i consumatori su caratteristiche, proprietà ed effetti attribuiti al prodotto.

Il Regolamento (UE) 655/2013 ha introdotto una serie di criteri comuni per la giustificazione dell'utilizzo dei claims e le successive linee guida rilasciate nel 2013 dalla Commissione e il Techincal Document del 2017 hanno fornito delle importanti indicazioni per l'interpretazione del Regolamento 655/2013. 

In che lingua devono essere riportate in etichetta le informazioni?

Le informazioni che devono essere indicate obbligatoriamente nella lingua dello Stato membro nel quale viene introdotto il prodotto cosmetico sono:
  • Contenuto nominale al momento del confezionamento;
  • Data di durata minima (se non indicato mediante simbolo del punto 3 dell'allegato VII del Regolamento 1223/2009);
  • Eventuali precauzioni particolari, almeno quelle riportate nell'Allegato II e nell'Allegato III;
  • Funzione del prodotto

Campioni gratuiti

I campioni gratuiti, ovvero cosmetici che sono ceduti a titolo gratuito, soggiaciono interamente alle indicazioni dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009, l'unica eccezione riguarda l'indicazione del contenuto nominale che può non essere indicato.

Monodose

Per i prodotti monodose, qualora la data di durata minima sia superiore a 30 mesi, l'indicazione del PaO è esclusa. Per confezioni costituite da più monodose (ad esempio kit costituito da fiale per capelli), viene indicato il numero di confezioni.

Confezioni multiple

Per confezioni multiple contenenti più cosmetici, qualora le indicazioni relative all'articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009 non siano visibili per i singoli prodotti (astuccio non trasparente), devono essere riportate sull'astuccio esterno tutte le indicazioni previste dell'articolo 19 per ciascuno dei prodotti contenuti nel cofanetto.   

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