Il Decreto Legislativo n. 204/2015
Il
Decreto Legislativo n. 204/2015 sui prodotti cosmetici è entrato in vigore in data 06/01/2016 e ha stabilito la
Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle
disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sostanzialmente è andato a definire le
sanzioni applicabili alla mancata ottemperanza del Regolamento.
Campo di applicazione del Decreto Legislativo 204/2015
Come già accennato il Decreto Legislativo 204/2015 è applicabile ai prodotti cosmetici e alle eventuali violazioni del
Regolamento (CE) 1223/2009.
Vediamo ora più in dettaglio alcuni degli articoli che lo compongono.
Articolo 3
Violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici Stabilisce che chi produce, detiene o mette in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere
dannosi per la salute umana, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con multa minima di
1.000 €.
Articolo 4
Violazione degli obblighi delle persone responsabili Stabilisce che la
Persona Responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato
non e' conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto,
ritirarlo o
richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, e' punita con l'ammenda da
10.000 € ad
25.000 € .
Articolo 5
Violazione degli obblighi del distributore Il
Distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da
3.000 € ad
30.000 €.
Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.
Articolo 7
Violazione degli obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 € ad
6.000 €.
Articolo 8
Violazione degli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto La
Persona Responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla
Valutazione di Sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici, è punita con l'ammenda da
10.000 € a
100.000 €.
Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.
Articolo 9
Violazione degli obblighi in materia di notifica al CPNP Stabilisce che la
Persona Responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico senza aver prima trasmesso la
notifica al CPNP, è soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra
1.000 € e
6.000 €. La stessa sanzione viene applicata anche al
Distributore che non ottempera all'obbligo di notifica.
Articolo 11
Violazione degli obblighi in materia di nanomateriali Stabilisce che la Persona Responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico contenente nanomateriali senza aver prima trasmesso la notifica al CPNP, è soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra
1.000 € e
6.000 €.
Articolo 12
Violazione degli obblighi in materia di sperimentazione animale Stabilisce che chiunque immetta sul mercato un prodotto cosmetico che viola l'articolo 18 è punito con l'
arresto da un mese a un anno e con un'ammenda compresa tra
500 € e
5.000 €.
Chiunque realizza sperimentazioni animali, violando l'articolo 18, è punito con l'
arresto da uno a sei mesi e con un'ammenda compresa tra
500 € e
5.000 €.
Articolo 13
Violazione degli obblighi in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto Stabilisce che la Persona Responsabile, quando immette sul mercato un prodotto cosmetico con
etichettatura non conforme all'articolo 19 e all'articolo 20 del Regolamento, è soggetta a una sanzione amministrativa compresa tra
500 € e
4.000 €.
Quando la Persona Responsabile impiega nell'etichettatura, nella presentazione del prodotto o nella pubblicità di prodotti cosmetici delle diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono al prodotto caratteristiche o funzioni che
non possiede realmente, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
500 € e
5.000 €.
replica
rolex A chi non si applicano le sanzioni
Il
Decreto Legislativo n. 204/2015 specifica inoltre che le sanzioni non si applicano al
commerciante che detiene, pone in vendita o che distribuisce i cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti o la composizone del prodotto o le condizioni interne dei recipienti.
Fonti:
- Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220)
Foto:
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