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Le sanzioni per cosmetici non conformi

del 02/02/2020

Il Decreto Legislativo n. 204/2015

Il Decreto Legislativo n. 204/2015 sui prodotti cosmetici è entrato in vigore in data 06/01/2016 e ha stabilito la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sostanzialmente è andato a definire le sanzioni applicabili alla mancata ottemperanza del Regolamento.


Campo di applicazione del Decreto Legislativo 204/2015

Come già accennato il Decreto Legislativo 204/2015 è applicabile ai prodotti cosmetici e alle eventuali violazioni del Regolamento (CE) 1223/2009.
Vediamo ora più in dettaglio alcuni degli articoli che lo compongono.

Articolo 3

Violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici

Stabilisce che chi produce, detiene o mette in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa minima di 1.000 €.

Articolo 4

Violazione degli obblighi delle persone responsabili

Stabilisce che la Persona Responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non e' conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, e' punita con l'ammenda da 10.000   ad 25.000  .

Articolo 5

Violazione degli obblighi del distributore

Il Distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da 3.000 € ad 30.000 €.

Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Articolo 7

Violazione degli obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € ad 6.000 €.

Articolo 8

Violazione degli obblighi in materia di  valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto

La Persona Responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla Valutazione di Sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici, è punita con l'ammenda da 10.000 € a 100.000 €

Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.

Articolo 9

Violazione degli obblighi in materia di notifica al CPNP

Stabilisce che la Persona Responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico senza aver prima trasmesso la notifica al CPNP, è soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra 1.000 € e 6.000 €.  La stessa sanzione viene applicata anche al Distributore che non ottempera all'obbligo di notifica.

Articolo 11

Violazione degli obblighi in materia di nanomateriali Stabilisce che la Persona Responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico contenente nanomateriali senza aver prima trasmesso la notifica al CPNP, è soggetta alla sanzione amministrativa compresa tra 1.000 € e 6.000 €

Articolo 12

Violazione degli obblighi in materia di sperimentazione animale

Stabilisce che chiunque immetta sul mercato un prodotto cosmetico che viola l'articolo 18 è punito con l'arresto da un mese a un anno e con un'ammenda compresa tra 500 € e 5.000 €.

Chiunque realizza sperimentazioni animali, violando l'articolo 18, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con un'ammenda compresa tra 500 € e 5.000 €.

Articolo 13

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto

Stabilisce che la Persona Responsabile, quando immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme all'articolo 19 e all'articolo 20 del Regolamento, è soggetta a una sanzione amministrativa compresa tra 500 € e 4.000 €.

Quando la Persona Responsabile impiega nell'etichettatura, nella presentazione del prodotto o nella pubblicità di prodotti cosmetici delle diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede realmente, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 € e 5.000 €.replica rolex

A chi non si applicano le sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 204/2015 specifica inoltre che le sanzioni non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o che distribuisce i cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti o la composizone del prodotto o le condizioni interne dei recipienti. 


Fonti:
- Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220)

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